Preavviso di licenziamento colf e badanti

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Badanti, il licenziamento in tronco è lecito o è necessario il preavviso ?

Il contratto collettivo CCNL domestici prevede, a meno di motivazioni realmente gravi, un certo termine di preavviso per il licenziamento dei badanti

Quella dei badanti, non solo al femminile, è diventata una figura chiave nella società moderna. Ma la legge prevede che possano essere licenziati in tronco dai loro datori di lavoro oppure serve comunque un preavviso, come previsto nel contratto collettivo di colf e badanti nel caso in cui si voglia cacciarli senza una giusta causa ?

É bene sapere che il contratto di assunzione dedicato ai badanti, indipendentemente dal sesso, comporta dei diritti ma anche dei doveri da assolvere.

Uno dei più importanti previsti dalla legge è quello che prevede la possibilità di licenziamento anche senza una giusta causa (come ad esempio nel caso in cui un anziano non si trovi bene per motivi suoi e non per la scarsa qualità del servizio) sempre che venga rispettato il termine di preavviso, diverso da caso a caso in base all’anzianità del contratto.

Licenziamento senza preavviso della colf

Il licenziamento in tronco, cioè praticamente immediato, è previsto soltanto nel caso in cui il badante abbia posto in essere comportamenti decisamente gravi come possono essere ad esempio le percosse ai danni della persona di cui si occupa, furti (anche non in flagranza), si sia assentato da posto di lavoro senza una motivazione valida.

Ovviamente è previsto anche in casi estremi come quello della scomparsa dell’invalido o dell’anziano che era oggetto della prestazione.

Obbligo di motivazione del licenziamento del domestico ?

Contrariamente invece ad altri rapporti di lavoro, però, il contratto collettivo colf e badanti attuale non prevede l’obbligo di fornire una motivazione per il licenziamento.

In pratica significa che la persona in oggetto può essere mandata via senza bisogno di ragioni particolari legate alla sua prestazione lavorativa e per questo anche il semplice fatto di non aver instaurato un particolare buon rapporto con l’assistito viene considerato motivo valido, a patto che il licenziamento del colf o badante non possa comportare motivazioni discriminatorie, come ad esempio potrebbe succedere nel caso di badanti straniere con etnie e colori di pelle diversi dagli italiani.

I termini di preavviso di licenziamento

Il licenziamento comunque prevede tempi tecnici certi da rispettare e la durata del preavviso cambia a seconda dell’anzianità del rapporto di lavoro e delle ore settimanali lavorative.

In particolare se il contratto prevede più di 25 ore alla settimana, se l’anzianità è da 0 a 5 anni il preavviso sarà di 15 giorni e se è oltre 5 anni sale a 30 giorni. Invece fino a 25 ore la settimana, se l’anzianità è da 0 a 2 anni sono 8 giorni e se supera i 2 anni sale a 15 giorni.

Per la legge quindi il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del datore di lavoro comporta l’obbligo di versare al collaboratore domestico un’indennità pari alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso non concesso, ridotta del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Questi termini vengono raddoppiati nel caso di licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

Invece non esiste obbligo di dare preavviso di licenziamento nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo determinato. 

Qualora però il datore di lavoro receda prima della scadenza naturale, sarà costretto a pagare le retribuzioni che il badante avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.

Approfondimenti : naspi colf e collaboratori familiari

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