Dimissioni giusta causa, quando sono legittime ?

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Quando sono possibili le dimissioni per giusta causa ?

Troviamo risposta nell’articolo 2119 codice civile ove si indica il principio generale del recesso per giusta causa :

“Sia datore di lavoro che il lavoratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato (quindi se è a termine), o senza preavviso, se il contratto è di lavoro a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto di lavoro a tempo indeterminato, al lavoratore che si dimette, per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso (ovvero un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso).

Come si calcola l’indennità ?

A norma dell’articolo 2121 codice civile deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”

La giurisprudenza dei Tribunali ha indicato una serie di casi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoria :  mobbing , molestie sessuali del datore di lavoro ; comportamento ingiurioso da parte datrice ; ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Lettera di dimissioni fac simile

Spettabile datore

Oggetto: dimissioni per giusta causa

La presente, per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro e per dichiarare la mia indisponibilità a prestare attività durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro.

Ritengo infatti, che i motivi che mi inducono al recesso, ed esattamente il mancato pagamento delle retribuzione nei mesi di.. e l’assenza di qualsiasi comunicazione o chiarimento da parte Vostra, costituiscano giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 2119 c.c.

entre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi cessato a tutti gli effetti alla data odierna, chiedo che mi sia corrisposta, unitamente alle altre spettanze liquidatorie, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.
Firmato

Convalida dimissioni

Una volta inviate le dimissioni o aver sottoscritto la risoluzione consensuale, le parti devono effettuare la convalida amministrativa delle dimissioni presso la DTL Direzione territoriale del lavoro o presso il CPI Centro per l’impiego, ovvero le sedi individuate dal CCNL

In alternativa alla convalida le dimissioni possono diventare pienamente efficace con la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione al Centro per l’impiego.

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