Impugnazione del licenziamento da parte del legale

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Impugnazione del licenziamento proposta dall’avvocato del lavoratore

Una tematica particolarmente dibattuta nelle aule dei Tribunali è stata quella relativa all’impugnazione del licenziamento proposta mediante missiva / lettera sottoscritta dal solo legale del lavoratore.

Ratifica dell’impugnazione da parte del lavoratore

La Cassazione sezioni unite hanno positivamente risolto verso la validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento mediante lettera del difensore solo se munito di procura scritta rilasciata prima del termine di decadenza e hanno stabilito, per l’ipotesi di difetto di procura, la possibilità di ratifica da parte del lavoratore, purché tale ratifica richiami in modo specifico l’atto compiuto dal falsus procurator e sia fatta per iscritto (Cass. sezioni unite 2 marzo 1987, n. 2180).

Principio ribadito anche recentemente: «in tema di licenziamento individuale, l’impugnativa che — secondo il disposto dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 — deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo, da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e — come l’impugnativa — sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza» (Cass. 23 aprile 2014, n. 9182)

Pertanto la ratifica dell’operato del legale deve essere comunicata prima della scadenza del temine di decadenza dell’impugnazione del licenziamento.

Capacità di intendere e volere del datore di lavoro

La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di precisare come la natura decadenziale del termine impedisca che possano rilevare le condizioni soggettive del destinatario della comunicazione dell’atto di impugnazione, ed in particolare la sua capacità di intendere e di volere, salva la tutela nei limiti dell’art. 428 c.c. (Cass. 1 dicembre 1989, n. 5279).

Art. 6 della legge 604/1966 nella versione ante riforma

L’art. 6 della legge 604/1966 (prima della riforma) prevede che il termine di impugnazione del licenziamento decorra dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A tale ultimo proposito la Corte Suprema aveva precisato che, ove il lavoratore avesse impugnato il licenziamento prima dí aver ricevuto la comunicazione dei motivi, ciò non avrebbe comportato l’inefficacia dell’impugnazione del licenziamento e non implicasse, quindi, che, ricevuta la comunicazione di essi, il lavoratore dovesse procedere ad una nuova ed autonoma impugnazione del licenziamento (Cass. 4 aprile 1990, n. 2785).

Approfondimento : Impugnazione del licenziamento, i termini

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Gianluca Bruno
Scrittore ed Esperto in materie di diritto del lavoro e previdenza sociale

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