Indennità di accompagnamento 2016 : domanda e ricorso

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Presentazione della domanda di indennità di accompagnamento

La domanda viene presentata e a questo punto il soggetto richiedente deve essere visitato dai medici dell’ASL, con presente un medico dell’INPS. Se dopo il controllo risulta che effettivamente il richiedente è un invalido civile totale si riceve il verbale definitivo.

Bisogna quindi comunicare all’INPS le informazioni necessarie, come le coordinate bancarie, frequenza di centri medici o di riabilitazione, ecc. Da quel momento, a partire dal mese successivo, si ha diritto a ricevere l’indennità.

L’indennità di accompagnamento muta di anno in anno. Quest’anno, 2016, è di 512,34 euro al mese, pagati per dodici mesi. Si tratta di una cifra non assoggettata a Irpef.

Ovviamente una volta che si riceva l’indennità di accompagnamento non si ha diritto ad essere beneficiari per sempre.

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Bisogna al contrario dimostrare di aver diritto a percepire l’assegno di volta in volta, e quindi dimostrare la permanenza della condizione di invalidità. E’ fissato a tale scopo che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili i quali percepiscano l’indennità siano tenuti a presentare una dichiarazione (questo riguarda sia gli invalidi civili totali che quelli non totali).

La dichiarazione deve essere inviata a seguito dell’invio, da parte dell’INPS, di un avviso che invita i beneficiari a presentarla. Il beneficiario deve quindi presentarsi al Caaf o ad un professionista per inviare i dati circa la permanenza della condizione di invalidità all’INPS, oppure può provvedere autonomamente, se preferisce, per mezzo del sito dell’INPS utilizzando il proprio PIN personale.

Contestare il rifiuto dell’indennità di accompagnamento

Può avvenire che la commissione ASL rifiuti di riconoscere un soggetto come invalido civile totale e quindi rifiuti la corrispondenza dell’indennità. Se il richiedente vuole contestare questo rifiuto, deve presentare un ricorso in tribunale. Ma prima di fare ciò, è obbligatorio (a partire dal 2012) che venga esperito l’accertamento tecnico preventivo.

Si tratta di una visita preliminare presso il Tribunale, fatta previa presentazione di istanza di accertamento tecnico. Essa viene eseguita da un consulente, nominato dal giudice, in presenza di medico dell’INPS.

Se dalla visita, i cui risultati sono resi noti ad entrambe le parti, risulta che effettivamente il soggetto è invalido civile totale, entro trenta giorni il giudice decreta l’accertamento dei requisiti, per mezzo di decreto inappellabile, cioè che non può più essere in alcun modo impugnato. Entro i trenta giorni è possibile per entrambe le parti appellare il risultato dell’accertamento tecnico preventivo.

Bisogna sapere che le spese (o meglio, l’anticipazione delle spese) per sostenere la visita medica preventiva sono a carico del soggetto richiedente. E’ bene che in questa fase il soggetto si faccia inoltre assistere da un consulente onde avere la possibilità di appellarsi, eventualmente, con maggiori probabilità di successo e quindi di vittoria.

About the Author

Maria Grazia R.
Scrittrice ed Esperta in materie di diritto del lavoro e previdenza sociale