Licenziamento discriminatorio ritorsivo

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Licenziamento, è illecito se la causa è non sapere bene l’italiano

Una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio conferma che licenziare un lavoratore straniero solo perché non conosce bene la nostra lingua non è motivo valido

Il solo fatto di non parlare bene l’italiano per uno straniero può essere motivo di licenziamento da parte di un datore di lavoro ?

A chiarire in maniera definitiva la questione ha pensato una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ha discusso una causa di questi tipo, stabilendo che se il licenziamento è soltanto un modo rapido per allontanare lavoratori considerati in qualche modo scomodi si può parlare di licenziamento ritorsivo o discriminatorio.

Tutto è nato quando un dipendente straniero, dopo essere stato licenziato, ha chiesto all’azienda che aveva preso questo provvedimento di essere reintegrato. Da parte sua l’azienda aveva motivato una decisione così drastica con il fatto che quel lavoratore non parlava bene l’italiano.

licenziamento discriminatorio

Una scelta che fin dall’inizio aveva il sapore della discriminazione e poteva comportare il caso di licenziamento discriminatorio che si registra quando sia dovuto a ragioni di genere, cioè causate dal sesso, da ragioni politiche, razziali, etniche, religiose, nazionali, oppure ancora di orientamento sessuale, di handicap e di affiliazione sindacale.

licenziamento ritorsivo

Simile ma differente è il licenziamento ritorsivo, quello che si configura quando il datore di lavoro lo attua come reazione arbitraria ad un comportamento di per sé legittimo del lavoratore o di altra persona a lui legata.

La legge stabilisce chiaramente che il licenziamento ritorsivo è nullo nel caso in cui il motivo determinante sia l’unica ragione che abbia portato al recesso.

Se invece il recesso, nonostante sia ingiustificato, non sia dettato solo da un motivo di rappresaglia il licenziamento non è nullo ma semplicemente illegittimo oppure ingiustificato.

Compete comunque al lavoratore agire in giudizio, impugnando il recesso se lo ritiene discriminatorio o ritorsivo e tocca a lui fornire la prova dei motivi per cui è stato licenziato: un particolare se si tratta di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve provare che la rappresaglia è stata la sola ragione per cui il datore di lavoro lo ha licenziato e potrà anche presentare a supporto della sua tesi dei testimoni.

Nel caso in questione al Tribunale di Busto Arsizio, il lavoratore doveva dimostrare di possedere le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere in maniera corretta i compiti oggetto del contratto, senza che il fatto di parlare o meno la nostra lingua potesse essere un impedimento al buon esito finale della sua prestazione.

Qualora quindi, come è stato riconosciuto in questo caso, si tratti di licenziamento discriminatorio o ritorsivo sono nulli il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro o in alternativa al pagamento di 15 mensilità, al pagamento di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento fino al reintegro, alla regolarizzazione previdenziale per il periodo in questione.

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    licenziamento, lavoro & mobbing
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