Licenziamento illegittimo e Jobs Act

Licenziamento illegittimo: quali tutele prima e dopo il Jobs Act

Il periodo storico in cui ci troviamo, purtroppo, ci vede quotidianamente avere a che fare con i licenziamenti da parte dei datori di lavoro. In molti casi tali licenziamenti sono definiti “illegittimi”, ovvero si tratta di quei casi in cui manchi una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo o un giustificato motivo soggettivo.

Molte sono le differenze sotto il profilo delle tutele per chi sia stato assunto con in vigenza il Jobs Act (quindi dopo il 7 marzo 2015), o chi sia stato assunto prima del Jobs Act.

Andiamo a vedere insieme le differenze.

Licenziamento illegittimo per gli assunti prima del Jobs Act

Per chi sia stato assunto prima del Jobs Act, sono previste delle tutele piene.

In particolare, nei casi in cui il licenziamento sia nullo o per casi espressamente previsti – ad esempio nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto solo in forma orale, quindi senza la formale lettera scritta di licenziamento – è prevista la possibilità del reintegro sul posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità economica pari alla somma di tutte le mensilità che non gli sono state pagate dopo il licenziamento nullo.

Inoltre, anche nei casi di licenziamento illegittimo e non nullo, sono previsti dei casi di reintegrazione piena sul posto di lavoro: si tratta dei casi in cui il dipendente lavora nelle aziende previste dall’art. 18 della L. 300/1970, il quale disciplina nel dettaglio le soglie dimensionali delle aziende in funzione del licenziamento.

Se l’azienda ha più di 15 lavoratori in una unità produttiva, o più di 60 dipendenti complessivi, è previsto il reintegro.

Diverso il caso di soglie più basse, dove sono previsti solo degli indennizzi di tipo economico.

Licenziamento illegittimo per gli assunti dopo il Jobs Act

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, e quindi con un contratto a tempo indeterminato in vigenza del Jobs Act, invece, sono previste tutele differenti. In tale caso, infatti, è prevista una preferenza per l’indennizzo economico rispetto al reintegro sul posto di lavoro, con degli indennizzi proporzionali all’anzianità aziendale: proprio per questo i nuovi contratti vengono definiti “a tutele crescenti”.

E’ prevista, infatti, la corresponsione di un indennizzo variabile tra le 4 e le 24 mensilità anche in caso di licenziamento illegittimo, senza la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Restano salvi, però, i casi di reintegra per licenziamento nullo come quello orale, o gli altri casi previsti, tra cui i licenziamenti per ragioni discriminatorie.

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