Mobbing cosa fare ? le prove del mobbing

Mobbing

Innanzi tutto il lavoratore dovrà raccogliere le prove del mobbing e quindi dell’illegale ed ingiustificato comportamento aziendale.

Dette prove dell’esistenza del mobbing possono essere di natura documentale (lettere, ordini scritti, disposizioni aziendali, contestazioni disciplinari, ecc.); testimoniale (chiunque presente ai fatti); indiziale (il ripetersi in maniera abnorme di controlli medici, ripetute discriminazioni, ecc.)

Si ricorda che è licenziabile chi denuncia molestie o atteggiamenti persecutori senza prove, né le medesime sono sostituibili dall’esibizione di certificati medici attestanti sindromi da mobbing.

Solo nel caso che tale atteggiamento persecutorio abbia generato delle malattie psicosomatiche, ciò che purtroppo accade nella stragrande maggioranza delle situazioni, occorrerà documentarle con adatte certificazioni mediche.

licenziato

Mobbing e prova

In ogni caso l’assenza di tali patologie non compromette la tutela poiché è sufficiente la lesione della dignità del lavoratore o della sua professionalità.

Raccogliere quante più possibili certificazioni mediche (rilasciate soprattutto da enti pubblici: ASL, cliniche universitarie, ospedali, ecc.) che documentino e comprovino tutti i danni alla salute che il
lavoratore sta subendo. La documentazione dovrà descrivere solo la sintomatologia riscontrata.

Tramite i centri diagnostici specializzati far comprovare che i disturbi di natura psicosomatica accusati siano probabilmente originati e compatibili con quanto subito nell’ambiente di lavoro (documentazione che attesta la probabile causa dei malesseri).

Far eseguire la valutazione dei danni alla salute da un medico legale. Quantizzazione dei danni fisici a fine risarcitorio.

Tramite un avvocato esperto nel diritto del lavoro, che possibilmente abbia seguito e consigliato il lavoratore sin dalle prime fasi, procedere alla preparazione e deposito del ricorso presso il tribunale del lavoro competente.

Tipologie di danni da mobbing

Danno “Patrimoniale”
Danno emergente, lucro cessante, quali: retribuzione, carriera, professionalità, ecc.

Danno “Biologico”
Lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale.

Danni “non Patrimoniali”

Danno “Esistenziale” inteso quale: danno alla vita di relazione; violazione al diritto che ciascuno ha di vivere serenamente; calpestata la personalità e la dignità del lavoratore.

Danno “Morale” Per evento penalmente rilevante, dolore provato per comportamento lesivo.

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