Il Jobs Act, i cui decreti attuativi sono stati approvati nel Marzo 2015, ha portato numerosi cambiamenti nel panorama del mondo del lavoro. Fra questi, ci sono i nuovi requisiti per accedere alla NASpI, la nuova assicurazione sociale per chi ha perso involontariamente il posto di lavoro.
Si parla di “nuova” in quanto la NASpI va a sostituire le preesistenti ASpI e Mini ASpI, assicurazioni sociali per l’impiego, introdotte come elemento di novità nel quadro giuslaburistico italiano, con la c.d. Riforma Fornero, sul finire del 2011.
La NASpI è applicabile, dal 1° maggio 2015, a tutti i lavoratori dipendenti che versino in uno stato di disoccupazione involontaria (da includere anche chi abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa e abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro nel corso di una procedura di conciliazione).
Inoltre, nei 48 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione (pari a 4 anni), il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione e, nell’anno precedente, deve aver lavorato per almeno 30 giorni.
Chi abbia i requisiti per la NASpI può richiedere l’assegno che viene calcolato sulla base della retribuzione media mensile (imponibile ai fini previdenziali) degli ultimi 4 anni, comprendendo sia gli elementi continuativi che non.
La retribuzione di riferimento così considerata dovrà essere divisa per il numero di settimane di contribuzione e il risultato moltiplicato per 4,33.
Il risultato finale verrà così liquidato: fino a 1.195 €, si ha diritto al 75% della retribuzione, oltre la soglia dei 1.195 € si ha diritto – per i primi 3 mesi – al 25% della somma.
A partire dal 4° mese di disoccupazione, si avrà una riduzione dell’importo spettante del 3%. La durata della NASpI in un primo momento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nel corso dei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, mentre dal 2017 la soglia viene elevata a 78 settimane; in questo periodo viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
avvocato lavoro Imperia Sanremo – studio legale