Permessi legge 104 familiari : il convivente more uxorio

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Permessi legge 104 anche al convivente

Importante novità nell’ambito dell’applicazione della legge 104 del 1992, che disciplina la materia della tutela dei diritti, dell’integrazione sociale e l’assistenza delle persone disabili.

La Corte Costituzionale ha infatti sancito la parziale illegittimità della Legge 104 nella parte in cui non prevede che non solo il coniuge di una persona disabile possa aver diritto ai permessi retribuiti, ma anche il convivente.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato parzialmente illegittimo il comma tre dell’articolo 33 della Legge 104/92, nella parte che non include i conviventi fra coloro che possono richiedere i permessi retribuiti. La Corte ha così riconosciuto che anche i conviventi stabili delle persone disabili hanno diritto a richiedere i permessi retribuiti di tre giorni al mese per assistere il loro convivente.

La pronuncia della Consulta, d’altronde, è perfettamente in linea con la legge che sancisce che le coppie conviventi hanno gli stessi diritti e doveri di quelle unite dal matrimonio. Motivo per cui non c’era assolutamente alcuna ragione di non includere nell’ambito d’applicazione della legge 104 i soggetti conviventi.

Vediamo meglio che cosa significa che i permessi retribuiti dalla legge 104 sono estesi anche ai conviventi.

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I conviventi “more uxorio”, vale a dire “al di fuori del matrimonio”, sono coloro che convivono sotto lo stesso tetto come coppia, e che fra di loro applicano gli stessi doveri previsti per il matrimonio (ad esempio la fedeltà, l’obbligo di contribuire economicamente e materialmente al sostentamento della famiglia, e via dicendo).

Ovviamente non sono considerati conviventi coloro che semplicemente coabitano sotto lo stesso tetto senza alcun rapporto affettivo e quindi senza che si possa parlare di coppia di fatto.

Considerando le coppie di fatto come una famiglia sposata, è logico che non vi è alcun motivo di escluderli dalla possibilità di richiedere i permessi retribuiti dal lavoro.

La legge 104 all’articolo 33, comma 3 dà diritto al coniuge (o parenti), purché lavoratori dipendenti, di richiedere al proprio datore di lavoro al massimo tre giorni di permessi retribuiti (che vengono retribuiti direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) per assistere il proprio coniuge affetto da disabilità grave. Ebbene, ora questo diritto può essere esercitato anche dal convivente stabile more uxorio.

La Consulta ha specificato che al centro della Legge 104 del 1992 c’è il bisogno di tutela della salute non solo fisica, ma anche psichica del soggetto disabile, intesa come diritto fondamentale dell’individuo tutelato dalla stessa Costituzione.

Non equiparando coniuge e convivente, la legge 104/92 viola l’articolo 3 della Costituzione e pregiudica il diritto alla salute di chi non si è unito in matrimonio.

Questa violazione è una compressione non giustificata dei diritti fondamentali dell’individuo, per cui la Consulta ha provveduto a colmare la lacuna attribuendo il diritto di richiedere permessi retribuiti per l’assistenza anche al convivente. Secondo la Consulta la legge 104 contrasterebbe con i parametri costituzionali “nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”.

La sentenza, come sempre accade in caso di pronuncia della Consulta, è immediatamente efficace erga omnes.

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Maria Grazia R.
Scrittrice ed Esperta in materie di diritto del lavoro e previdenza sociale