Repechage e onere della prova

offerte lavoro twitterofferte lavoro twitter

Cass. civ. Sez. Lav. n. 14807/2015
Oneri probatori nel ‘Repechage

Il caso sottoposto alla Suprema Corte :
A seguito della soppressione del servizio mensa un dipendente impugna il licenziamento per motivi oggettivi

Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Articolo 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Articolo 5
L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

La prova della causa giustificatrice del licenziamento è sostanzialmente pacifica in quanto la soppressione è incontestata.
La soppressione del servizio di mensa è idonea a giustificare il licenziamento del personale ad esso adibito

Il dipendente licenziato invoca il mancato assolvimento dell’onere di repechage.

La giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che l’onere della prova gravante sul datore di lavoro relativamente alla esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento si estende altresì alla dimostrazione di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche in mansioni deteriori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore (obbligo di repechage)

Nel merito al c.d. repechage la Corte di merito ha evidenziato che la società aveva dedotto sin dalla lettera di licenziamento che non risultavano in azienda altre mansioni utili cui adibire la lavoratrice, sicché sarebbe stato onere di quest’ultima indicarne l’esistenza.

Tale onere rimaneva inosservato nella fase di merito.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Tale prova esige però dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante indicazione circa l’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Cassazione sezione lavoro n. 14807/2015

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Oggetto

    Il tuo messaggio

    avvocato mobbing, studio legaleavvocato lavoro Imperia Sanremostudio legale

    About the Author

    licenziamento, lavoro & mobbing
    Avvocato lavoro e immigrazione , web writer

    Be the first to comment on "Repechage e onere della prova"

    Leave a comment