Licenziamento senza forma scritta e prova testimoniale
Licenziamento senza forma scritta : è nullo e non vale la prova testimoniale
Qualche post fa, avevamo già analizzato la disciplina del licenziamento verbale che, come sappiamo, è nullo e gode della tutela reintegratoria piena.
Modalità di comunicazione della lettera di licenziamento
La lettera di licenziamento può essere fatta pervenire al lavoratore in diversi modi, i più diffusi sono la raccomandata con ricevuta di ritorno e la consegna “a mani”, con apposizione della firma per ricevuta da parte del lavoratore.
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Licenziamento orale
Di recente, la Cassazione (sentenza numero 11479 del 3 giugno 2015) è stata chiamata a giudicare della legittimità di un licenziamento intimato in forma orale, verbalizzato alla presenza di due testimoni, al lavoratore che si era opposto a firmare per ricevuta la lettera di licenziamento.
Il lavoratore decideva di impugnare il licenziamento per vizio della forma scritta, richiesta ex art. 2 l. 604/1966 pena la nullità (ad substantiam): sostiene il lavoratore che non gli è mai stata nè consegnata nè letta nessuna lettera di licenziamento.
Nullità del licenziamento e forma scritta
La Cassazione si è espressa per la nullità del licenziamento: l’art. 2 l. 604/1966 si riferisce alla forma scritta del licenziamento e, pertanto, non è possibile sostituire la forma scritta con una prova testimoniale, come espressamente sancito dall’art. 2725 cpv c.c..
Per questo motivo, ha accolto il ricorso del lavoratore (che verrà reintegrato in azienda) e rinvia al Tribunale di secondo grado.
In sostanza, quindi, per considerare rispettata la forma scritta del licenziamento, il datore di lavoro può spedire con qualsiasi mezzo (posta ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere…) la lettera di licenziamento oppure consegnarla a mano, a patto di far sottoscrivere l’avvenuta consegna.
In tal caso, si presume – ai sensi dell‘art. 1355 c.c. – che il lavoratore sia a conoscenza del contenuto dell’atto.
Orientamento della Cassazione sul licenziamento e rifiuto di ricevere la comunicazione, onere della prova
La Cassazione sentenza n. 22717 del 2015 in una vicenda che vedeva coinvolto un dipendente che rifiutava di ricevere la consegna della lettera di licenziamento.
La Corte di Cassazione decideva la vicenda in questo senso :
- Fermo restando l’onere della prova a carico del datore di lavoro della comunicazione per iscritto del licenziamento,
- La consegna a mano e il rifiuto del dipendente di sottoscrivere per ricevuta, possono essere oggetto di prova testimoniale.
avvocato lavoro Imperia Sanremo – studio legale
Se rifiuto una lettera di licenziamento consegnata a mano quando ero in ferie che succede