il datore di lavoro può rifiutare le dimissioni

Il datore di lavoro può rifiutare le dimissioni del lavoratore?

La fine di un rapporto di lavoro può avvenire per diversi motivi: il lavoratore può venire licenziato, oppure può perdere il lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale, ma esiste anche l’ipotesi sempre più diffusa negli ultimi anni del lavoratore che sceglie di dimettersi.

Nella stragrande maggioranza dei casi il lavoratore ha diritto di scegliere in quali casi decide di recedere dal rapporto di lavoro: in poche parole, il lavoratore dipendente può recedere liberamente dal rapporto di lavoro, in maniera unilaterale, purché rispetti l’eventuale periodo di preavviso che viene previsto in genere all’interno del contratto collettivo o del contratto individuale.

Per il resto, in linea di massima, non ci sono limitazioni e il lavoratore è libero di dimettersi quando ritiene, anche senza dover dare spiegazioni.

Molte aziende prevedono l’ipotesi delle dimissioni telematiche, per cui il lavoratore deve dare le sue dimissioni esclusivamente attraverso lo strumento telematico, che serve appunto per garantire la sua identità.

Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro senza dover addurre nessun tipo di giustificazione, purché rispetti i termini che sono previsti per il preavviso, che variano a seconda della categoria contrattuale di inquadramento.

Il periodo di preavviso deve essere sempre rispettato tranne in casi particolari, come appunto le dimissioni per giusta causa, il periodo di maternità, il periodo di prova che prevede il recesso unilaterale libero da parte di entrambi.

Ma ci sono dei casi in cui il datore di lavoro può rifiutare le dimissioni?

Il patto di stabilità e le dimissioni del lavoratore

In alcuni casi, è possibile che il contratto di lavoro con l’azienda preveda una durata minima, il cosiddetto istituto del patto di stabilità.

Si tratta di un istituto evidentemente a favore del rapporto di lavoro, per cui il lavoratore non può, per il lasso di tempo previsto dal contratto, dare le dimissioni.

Questo, a meno che non sussista una giusta causa del quale caso il lavoratore potrà ovviamente di mettersi anche nel periodo del patto di stabilità.

La durata minima garantita fa sì che il datore di lavoro possa avere la sicurezza di contare sul lavoratore, che non può dimettersi in questo periodo salvo che sussista una giusta causa.

In questo caso, cioè nel caso in cui il lavoratore si dimetta, il datore di lavoro non può opporsi alle dimissioni (quindi il lavoratore si può, di fatto, dimettere). Il datore di lavoro si può però opporre alla giusta causa, e in questo caso, se gli venisse data ragione, il lavoratore è tenuto al risarcimento del danno a causa del recesso anticipato senza giusta causa.

Ricordiamo che le dimissioni per giusta causa, anche nel caso di sussistenza del patto di stabilità, esistono laddove ci siano cause che non consentono il proseguimento, neppure momentaneo, del rapporto di lavoro fra le parti.

Si tratta di cause gravi che fanno perdere la fiducia reciproca fra le parti e di conseguenza non permettono il proseguimento, neppure momentaneo, del rapporto di lavoro fra il lavoratore ed il datore di lavoro.

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