Giustificato motivo oggettivo esempi

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Quando ricorre il giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 3 della L. n. 604/1966 seconda parte ?

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è rappresentato da ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro dell’impresa : la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività, il venir meno delle mansioni cui era assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il “repechage”, licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

La Suprema Corte (Cass. 11465 del 9 luglio 2012) ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva  “è una scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità

Esempi : ristrutturazione di reparti, soppressione del posto di lavoro, terziarizzazione e di esternalizzazione di attività. Le prime due non possono essere generiche ma debbono essere ricondotte alla esigenza di dover chiudere o ridurre forzatamente quel reparto.

Altre ipotesi ed esempi : inidoneità fisica, alla impossibilità del c.d. ‘repechage’, al licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in edilizia per chiusura del cantiere, ai provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto (ad esempio, il ritiro della patente di guida o di un tesserino di ingresso rilasciato dalle autorità doganali agli spazi aeroportuali o il ritiro del porto d’armi ad una guardia giurata), alle misure detentive.

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