Bufale e licenziamento del giornalista

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Bufale sul web o sui giornali ? Il licenziamento è corretto

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che pubblicare sul web o in versione cartacea una bufala può comportare il licenziamento perché le fonti vanno sempre verificate

Le bufale che grazie alla diffusione capillare del web arrivano ormai in tutto il mondo sono diventate uno dei primi argomenti di discussione anche nei grandi appuntamenti internazionali come dimostrano anche le ultime elezioni presidenziali americane. Ma ora a mettere un punto importante sul controllo delle notizie arriva una importante sentenza della Cassazione emessa nei giorni scorsi.

Pubblicare infatti sul web oppure sulla carta stampata una notizia falsa e la cui fonte non è stata controllata, può far scattare in automatico il licenziamento perché cancella in automatico quella che è la naturale fiducia del datore di lavoro (in questo caso l’editore) nei confronti del giornalista dipendente.

Tocca infatti a lui, sia davanti alla legge che per la deontologia imposta dalle regole del suo lavoro, verificare la correttezza dei fatti e quindi delle notizie che riporta, senza limitarsi semplicemente a copiarle oppure ancora peggio a crearle dal nulla soltanto per moltiplicare le vendite oppure i contatti sul web.

Una decisione, quella della Cassazione, che quindi riguarda diverse categorie, a cominciare da quella dei giornalisti ma anche dei copywriter e di chiunque più in generale si occupa di comunicazione. Infatti non importa che chi riporta o inventa le bufale sia iscritto all’Ordine dei giornalisti e come tale ne debba rispondere, perché comunque quella dell’informazione viene ritenuta un’attività a rilevanza sociale e come tale deve essere scrupolosamente garantita anzitutto nei confronti del pubblico e degli utenti.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione un professionista della comunicazione aveva messo in pratica una serie di condotte dettate da gravissima negligenza, trascurando di mettere in pratica le indispensabili verifiche necessarie per fornire riscontro alla notizia, violando uno dei doveri fondamentali cui il giornalista è tenuto nell’esercizio della sua attività.

Ecco perché il licenziamento da parte del suo datore di lavoro, contro cui si era opposto, anche se si trattava di una extrema ratio è stato considerato un provvedimento legittimo perché con quel comportamento era venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti dell’editore.

La Cassazione infatti ha considerato che la pubblicazione di una bufala, specie se reiterata nel tempo, abbia l’effetto di screditare l’immagine di tutta la testata, indipendentemente che sia cartacea o web, e quindi deve essere considerato come un irresponsabile che compromette in maniera definitiva il rapporto di lavoro.

Una condotta tanto più grave se viene messa in pratica da un giornalista professionista o pubblicista che dovrebbe conoscere bene il codice deontologico e che comunque ha come suo principio fondamentale quello della verifica delle fonti.

Quindi la Cassazione, con una sentenza che d’ora in poi fa giurisprudenza, ha stabilito la legittimità del ‘licenziamento per bufala’ perché rispetta il corretto rapporto di proporzione tra infrazione e sanzione comminata, in quanto si riferisce ad un fatto concreto.

Ma cosa succedere se chi riporta una notizia-bufala lo fa in buona fede o meglio in maniera involontaria, ossia quando ad esempio chi ha redatto la notizia si è limitato semplicemente a riportare quanto letto da un’altra parte senza verificare la veridicità della fonte ?

Anche in questo caso si tratta di un comportamento grave e può comunque prevedere il licenziamento. Non c’entra infatti la buona fede, ma a pesare è la negligenza del lavoratore e anche in questo caso viene meno la fiducia da parte del suo editore.

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