Dimissioni della lavoratrice gravidanza

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La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice

Art. 55 comma 4 del Testo Unico D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (è la legge 92/2012 che ha esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida) o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54 comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro»

Nel caso di dimissioni della lavoratrice in gravidanza non è tenuta a dare il preavviso. Quest’ultima disposizione è riferita all’ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e quindi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il datore di lavoro che abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice al fine di simularne le dimissioni del rapporto è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila ad trentamila.

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione a cura delle Direzioni Territoriali del lavoro

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