Quanto tempo devo aspettare la liquidazione del TFR

TFR, i tempi di pagamento per il lavoratore

Il datore di lavoro non può trovare scuse per non pagare il Trattamento di Fine Rapporto al lavoratore ed è tenuto a farlo entro i tempi prestabiliti dalla legge

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, sia che avvenga per un licenziamento collettivo o singolo sia in caso di dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del cosiddetto TFR (ossia il Trattamento di Fine Rapporto), come espressamente stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile che delinea i contorni di questo pagamento e le sue tempistiche.

Il TFR va pagato in qualunque circostanza e qualsiasi sia la causa che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia se sia stata una decisione della proprietà oppure del lavoratore stesso.

Si tratta in pratica della somma che è stata messa da parte mensilmente durante gli anni di dipendenza, sempre che il dipendente come previsto dalla legge o non abbia preferito l’accantonamento in fondo pensionistico estraneo all’azienda, e che viene anche chiaramente indicata nella busta paga.

L’azienda o il datore di lavoro quindi non potrà in alcun modo sottrarsi ai suoi doveri, ritardando in maniera unilaterale il versamento di quanto dovuto e non esistono giustificazioni plausibili per la dilazione.

Lo hanno confermato negli anni, ancora negli ultimi tempi, diverse sentenze dei tribunali italiani ribadendo che nonostante sia impossibile determinare l’esatto ammontare del TFR dovuto al lavoratore nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro, visto che bisogna attendere l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione, questo comunque non determina lo spostamento della scadenza. Anzi, in caso di ritardo nel pagamento al lavoratore saranno anche dovuti interessi e rivalutazione monetaria.

Quindi il dipendente dovrà subito verificare che nel Contratto collettivo nazionale di riferimento non siano previste previsioni specifiche relative alle tempistiche di pagamento del TFR.

Normalmente le aziende corrispondono il Trattamento entro la metà del successivo rispetto a quello di cessazione del rapporto giusto per consentire l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione, ma comunque a far fede sarà il tempo limite previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Ad esempio per il settore del commercio il temine è di 45 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, mentre sono solo 30 quelli per il settore terziario.

E se il datore di lavoro risulti insolvente, anche in mancanza di istanza di fallimento, al suo posto subentra il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. In questo caso i pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dall’invio della richiesta da parte del lavoratore.

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    licenziamento, lavoro & mobbing
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